L’assunzione di responsabilità da parte dei genitori come pure il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, costituiscono situazioni giuridiche serventi focalizzate sul primario interesse del minore. Nel caso di conflittualità fra genitori e ascendenti, occorre bilanciare le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore il cui sviluppo è assicurato dal sostegno e dalla cooperazione della comunità parentale. Il carattere del rapporto a cui fa riferimento l’articolo 317 bis del codice civile, implica una spontaneità di relazione e non una coercizione. Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino ad una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque, risulti capace di discernimento, ex articolo 336 bis codice civile.
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