Il rapporto tra nipote e nonni è una relazione spontanea e non una coercizione (Cass. Civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2881)

L’assunzione di responsabilità da parte dei genitori come pure il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i discendenti, costituiscono situazioni giuridiche serventi focalizzate sul primario interesse del minore. Nel caso di conflittualità fra genitori e ascendenti, occorre bilanciare le divergenti posizioni nella maniera più consona al primario interesse del minore il cui sviluppo è assicurato dal sostegno e dalla cooperazione della comunità parentale. Il carattere del rapporto a cui fa riferimento l’articolo 317 bis del codice civile, implica una spontaneità di relazione e non una coercizione. Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino ad una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque, risulti capace di discernimento, ex articolo 336 bis codice civile.

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