La Sezione Lavoro della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza, se l’art. 230 bis, comma 3, c.c., possa essere interpretato, in considerazione dell’evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, con una esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost., che all’art. 8 CEDU, come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente “more uxorio”, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024