Con la pronuncia in oggetto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha fugato i dubbi circa la rilevanza, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, del diploma rilasciato da altro Stato o della qualifica da questo attestata, oltre che dell’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, affermando che spetta al Ministero competente verificare se le conoscenze offerte dal soggetto interessato soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva n. 2005/36/CE.
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