Va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all’imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La necessità di una piena garanzia del diritto di difesa – che si traduce nel carattere effettivo della scelta sui riti alternativi assicurato dal riconoscimento di condizioni, materiali e temporali, che consentano all’imputato un’adeguata ponderazione della propria strategia processuale – vale a maggior ragione nel giudizio direttissimo, segnato da un rapido avvicendamento delle fasi processuali.
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