Nel caso in cui il militare, in ragione dell’incarico, abbia diritto al godimento dell’alloggio di servizio fuori caserma, una volta intervenuta la concessione dell’alloggio – che si innesta nel sinallagma del rapporto d’impiego – l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità. Non può avere alcuna rilevanza la circostanza per cui l’eventuale inidoneità dell’alloggio assegnato sarebbe stata imputabile a terzi, poiché ciò non fa venir meno la negligenza dell’Amministrazione che, in ogni caso, si sarebbe dovuta immediatamente adoperare per reperire, in favore del militare, un alloggio demaniale o, in mancanza, altra situazione alloggiativa sul libero mercato immobiliare. Sussiste, pertanto, la responsabilità dell’amministrazione per danno da ritardo, danno consistente nella perdita economica per il reperimento di una sistemazione abitativa alternativa.
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