Il saggio si pone l’obiettivo di individuare i limiti entro cui sia possibile ampliare l’autonomia delle regioni in materia di istruzione e di principi generali dell’istruzione. Dopo un esame fondato sull’esegesi del dettato costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della Consulta, e delimitato un “nocciolo duro” di competenze ontologicamente non trasferibili alle regioni, si passa ad analizzare le bozze di intesa delle tre regioni per le quali questo percorso è stato già avviato. La conclusione è che la regionalizzazione del comparto istruzione auspicato da Lombardia e Veneto sia, nel merito, conforme al dettato costituzionale e compatibile con la forza espansiva delle autonomie prevista dal terzo comma dell’art. 116 Cost. Il problema, semmai, sta nel pericolo di una sovrapproduzione normativa nel comparto e, soprattutto, nella individuazione delle risorse necessarie a finanziare questi maggiori ambiti di autonomia. Il rischio è che le regioni meno ricche si ritrovino ad avere meno risorse con le quali finanziare le competenze loro attribuite. Al di là della individuazione dei LEP, pure prevista nelle intese e nella bozza del disegno di legge Calderoli, l’attuazione del regionalismo differenziato senza un’attenzione adeguata alla perequazione tra nord e sud del Paese – che è tra l’altro uno degli obiettivi del PNRR – rischia di essere formalmente in linea con il dettato costituzionale ma – nella sostanza – di scardinare gli equilibri costituzionali del Paese.
The essay aims to identify the limits within which it is possible to expand the autonomy of the regions in education and general principles of education. After an examination based on the exegesis of the constitutional dictate, also in the light of the jurisprudence of the Constitutional Court, and delimited a “hard core” of competences ontologically non-transferable to the regions, it goes on to analyze the draft agreements of the three regions for which this path has already been started. The conclusion is that the regionalization of the education sector hoped for by Lombardy and Veneto is, on the merits, compliant with the constitutional dictate and compatible with the expansive force of autonomy provided for in the third paragraph of Article 116 Const. The problem, if anything, lies in the danger of regulatory overproduction in the compartment and, above all, in identifying the resources needed to finance these greater areas of autonomy. The risk is that the less wealthy regions will find themselves with fewer resources with which to finance the competencies assigned to them. Beyond the identification of OELs, also provided for in the understandings and in the draft of the Calderoli bill, the implementation of differentiated regionalism without adequate attention to equalization between the north and south of the country-which is, among other things, one of the goals of the NRP-risks being formally in line with constitutional dictate but-in substance-undermining the country’s constitutional balances.