L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che: esso osta all’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è affetto da una grave malattia, allorché sussistono gravi e comprovati motivi per ritenere che, in caso di rimpatrio, l’interessato possa essere esposto, nel paese terzo verso il quale verrebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore, a causa del divieto, in tale paese, della sola terapia analgesica efficace. Uno Stato membro non può stabilire un termine fisso entro il quale siffatto aumento debba concretizzarsi affinché esso possa essere d’ostacolo a tale decisione di rimpatrio o tale misura di allontanamento. L’articolo 5 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, di quest’ultima, devono interpretati nel senso che: essi ostano a che le conseguenze del provvedimento di allontanamento propriamente detto sulle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo siano prese in considerazione dall’autorità nazionale competente unicamente al fine di esaminare se quest’ultimo sia in grado di viaggiare. La direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 7, nonché 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che: essa non impone allo Stato membro nel cui territorio un cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente di rilasciargli un permesso di soggiorno quando tale cittadino non può essere oggetto né di una decisione di rimpatrio né di una misura di allontanamento per il fatto che sussistono motivi gravi e comprovati per ritenere che egli sarebbe esposto nel paese di destinazione al rischio effettivo di un aumento rapido, significativo e irrimediabile del dolore causato dalla grave malattia da cui è affetto; le condizioni di salute di tale cittadino e le cure che riceve in detto territorio per tale malattia devono essere prese in considerazione, insieme a tutti gli altri fattori pertinenti, dall’autorità nazionale competente allorché valuta se il diritto al rispetto della vita privata di tale cittadino osti a che egli sia oggetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento; l’adozione di una decisione o di un provvedimento del genere non viola tale diritto per la sola ragione che, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, egli possa essere esposto al rischio che le sue condizioni di salute si deteriorino, qualora un rischio siffatto non raggiunga la soglia di gravità richiesta ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
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