È rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 661-676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui ha assoggettato ad imposta sul consumo le bevande analcoliche ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall’aggiunta di edulcoranti.
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