Agli effetti dell’art. 385 c.p. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell’unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria. La misura restrittiva domiciliare, infatti, va riferita all’abitazione in quanto tale, comprensiva di quelle pertinenze (balconi, terrazzi) che presentino una intrinseca separazione verso l’esterno, non occorrendo che nel divieto di allontanamento siano specificamente indicati quei luoghi che, pur potendo costituire pertinenze dell’immobile in senso civilistico, rappresentano comunque luoghi aperti e strutturalmente distinti dall’abitazione intesa in senso proprio.
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