La nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo va dedotta con la richiesta di riesame. (Cass. Pen. Sez. III, 11 ottobre-25 ottobre 2022, n. 40182)

La nullità per mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo deve essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame; non può, dunque, essere eccepita con l’istanza di revoca.

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