L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, quando un diritto di soggiorno è concesso a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare in attesa dell’esito dell’esame di una domanda di autorizzazione al soggiorno per uno dei motivi contemplati da detta disposizione, a fronte della ricevibilità di siffatta domanda, la concessione di tale diritto comporta la revoca implicita di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata nei confronti di detto cittadino a seguito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale.
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