La Corte costituzionale si pronuncia in tema di dissesto degli Enti locali (Corte costituzionale, sent. 24 – 26 ottobre 2022, n. 219)

Nella sentenza n. 219 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale. La Corte ha ritenuto le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali (art. 248, quarto comma) espressive di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l’esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale, ricordando inoltre che un comune, nell’assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare adeguata considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l’indicazione delle risorse effettivamente disponibili, a garanzia di una sana gestione finanziaria. In aggiunta a ciò, in pendenza della procedura di dissesto, dovrebbe apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell’equilibrio finanziario. La sentenza spiega che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta
un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente, precisando anche che l’esposizione debitoria per interessi passivi derivanti dal ritardato pagamento assume particolare rilievo anche per lo specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

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