In caso di illegittima bocciatura scolastica, il danno risarcibile è sia il danno patrimoniale – derivante dal lucro cessante connesso al ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore e, conseguentemente, al differimento di un anno degli studi universitari e dell’inizio dell’attività professionale – sia il danno morale soggettivo per la sofferenza arrecata dall’illegittima bocciatura.
Post correlati
Mandato d’arresto europeo: illegittima la norma che discrimina irragionevolmente tra cittadini europei ed extracomunitari(Corte costituzionale, sent. 28 luglio 2023, n. 178)
30 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023