L’incidente di costituzionalità è logicamente e giuridicamente incompatibile con il rito di cui all’art. 129 c.p.a., non potendo la parte ottenere, dall’eventuale accoglimento della questione di costituzionalità, alcuna utilità in termini di conseguimento del bene della vita: – vuoi in forma specifica, stante l’impossibilità, da parte del giudice che solleva l’incidente di costituzionalità, di sospendere interinalmente e cautelarmente il provvedimento di esclusione dalle elezioni per tale sola ragione, perché ciò integrerebbe gli estremi di un non consentito sindacato di costituzionalità diffuso; – vuoi per equivalente monetario, in quanto: a) non è ipotizzabile un diritto al risarcimento monetario della perdita della chance di vittoria nelle elezioni, ove la lista fosse stata ammessa, mancando la colpa dell’amministrazione, che è esclusa in radice se il provvedimento applica la legge vigente, fintanto che la stessa vige, e prima della sua declaratoria di incostituzionalità; b) in caso di legge che contrasta con la Costituzione, non è ammesso il risarcimento del danno da illecito legislativo.
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