L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi menzionata, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi contemplata, non comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.
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