In caso di richiesta del detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. di svolgere colloqui con stretti congiunti con modalità a distanza, il giudice di sorveglianza deve valutare la specifica situazione di fatto al fine di accertare la concreta impossibilità o, comunque, la grave difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza (nella specie, la Corte ha sottolineato che il venire meno delle restrizioni agli spostamenti introdotte a causa della pandemia da COVID-19 rendevano inaccoglibile la richiesta del detenuto di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video collegamento).
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