La Regione Siciliana non ha rispettato la competenza esclusiva dello Stato in materia di disciplina del rapporto di pubblico impiego e armonizzazione dei bilanci pubblici. In materia di farmaci innovativi il legislatore deve sempre tener conto dei dati scientifici. (Corte cost., sent. 7 luglio – 25 luglio 2022, n. 190)

Con la sentenza n. 190 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana per l’anno 2021 (e successiva modifica) prevalentemente attinenti alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico (sotto il profilo del trattamento economico fondamentale e accessorio) ribadendosi che la competenza regionale incontra limiti specifici – non rispettati dalla Regione Siciliana – nei principi fissati dalla legge statale in materia, nonché alla violazione dell’art. 38, co. 1, d. lgs. n. 118 del 2011 e, dunque, alla conseguente lesione dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici». Invero, le censure più rilevanti sul piano dei diritti fondamentali attengono alla facoltà delle Regioni di erogare livelli di prestazioni ulteriori rispetto ai LEA. Nel caso di specie, la legge regionale impugnata consentiva la somministrazione di un farmaco innovativo per la cura della SMA (Atrofìa muscolare spinale) al di fuori delle condizioni di rimborsabilità fissate dall’ AIFA. Veniva stabilita, infatti, l’erogazione a carico del sistema sanitario nazionale di un costosissimo farmaco (Zolgensma) in favore di pazienti di peso superiore rispetto a quello stabilito dall’AIFA nel marzo 2021 e per i quali non sono ancora disponibili dati sulla efficacia della cura. Pertanto, la Corte costituzionale ha proceduto alla declaratoria di incostituzionalità della disposizione impugnata affermando che “in caso di farmaci innovativi, la valutazione sulle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non può essere rimessa alla pura discrezionalità politica del legislatore, ma dovrebbe invece richiedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi nazionali o sovranazionali a ciò deputati”. Ciò posto, la norma impugnata, nell’attribuire all’Assessore per la salute della Regione Siciliana il potere di autorizzare la prescrizione di farmaci antinfiammatori non-steroidei a carico del Servizio sanitario nazionale per patologie non incluse nell’elenco AIFA, rappresenta un livello ulteriore di assistenza sanitaria, erogabile dalle Regioni con oneri a carico del bilancio regionale ad una duplice condizione: l’assenza del piano di rientro, la separata evidenziazione nel bilancio regionale. Elementi entrambi non riscontrabili nel caso della Regione Siciliana.

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