La decisione di consentire soltanto alle farmacie di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici non è una scelta irragionevole. (Corte costituzionale, sent. 8 luglio 2022, n. 171)

Con la sentenza n. 171 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’art. 1, co. 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. Nello specifico i giudici hanno ritenuto che la decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non
anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. È stato specificato che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale − permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo. Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole.

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