Il Tribunale costituzionale dichiara l’incostituzionalità della previsione ricavabile dall’art. 168-A, comma 5, della L. n. 2/2020, nella parte in cui stabilisce, con riferimento a contratti di sfruttamento di immobili per il commercio e servizi nei centri commerciali, l’esenzione dal pagamento del
compenso fisso dovuto dai locatari. L’eliminazione del compenso fisso comporta, secondo il Tribunale, una restrizione eccessiva, non necessaria e non proporzionata, del diritto di proprietà, pur essendo pacifica la legittimità costituzionale delle finalità di giustizia distributiva perseguite
dal legislatore, nonché dell’intervento del legislatore in questo ambito per attenuare gli effetti sociali ed economici della crisi sanitaria. Tuttavia, dal momento che l’eliminazione integrale della norma comporterebbe un deficit di tutela costituzionalmente rilevante, il Tribunale ha deciso di
adottare una dichiarazione d’incostituzionalità parziale, preservando gli effetti giuridici della norma sindacata in misura coerente con il requisito di proporzionalità, e assumendo come punto di riferimento l’esenzione prevista dall’art. 8-D, comma 1, L. n. 4-C/2020, nella formulazione
stabilita dall’art. 439 della legge di bilancio per il 2021, in modo da evitare che il giudice costituzionale svolga il ruolo di legislatore.