L’accesso difensivo ai sensi degli art. 22 e seg. L.241/90 agli atti propedeutici all’adozione di una interdittiva antimafia può essere negato o differito ai sensi del D.M. 16 marzo 2022 soltanto previa indicazione da parte della Prefettura di prevalenti esigenze attinenti alla sicurezza pubblica che impediscono in concreto la divulgazione del documento.
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