Detenzione domiciliare: la nullità della notifica del provvedimento del pubblico ministero non incide sull’esecutività della misura. (Cass. Pen. Sez. I, 7 giugno-14 giugno 2022, n. 23211)

La notifica al condannato dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza applicativa della misura alternativa della detenzione domiciliare produce l’effetto di dare inizio all’esecuzione della misura, con le relative conseguenze (responsabilità per evasione in caso di mancato rispetto della misura; computo dell’espiazione della pena a far data dalla notifica). Il provvedimento con cui il pubblico ministero dà “esecuzione” all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non incide sulla esecutività dell’ordinanza stessa; la eventuale nullità della notifica del provvedimento del Pubblico Ministero, quindi, non determina il venir meno della esecutività dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ma, al più, impone allo stesso pubblico ministero di rinnovare la notifica stessa.

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