Illegittime tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli (Corte cost., sent. 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131)

Con la storica sentenza n. 131 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 262, co. 1, c.c. nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi del riconoscimento contemporaneo del figlio (secondo periodo del comma 1) – prevede che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Dopo un’ampia ricostruzione normativa e giurisprudenziale in materia, la Corte ha innanzitutto evidenziato “l’intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all’identità personale del figlio e l’eguaglianza tra i genitori. Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona… il cognome deve, pertanto, radicarsi nell’identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016)”. E, tuttavia, la norma sull’attribuzione del cognome del padre ai figli è rimasta radicata su un complesso di disposizioni, alle quali si ascrive anche quella censurata, che non è stata scalfita neppure dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013. Il censurato automatismo testimonia, infatti, il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia che ha come riflesso una disparità di trattamento tra i genitori che si traduce, nel caso di specie, “nell’invisibilità della donna” e nella mancanza di “condizioni logiche e assiologiche” per un accordo. Ciò comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. La Corte, infine, sollecita un intervento “impellente” del legislatore in materia, tenuto altresì conto della necessità di “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome” nonché dell’ “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”. A tale ultimo riguardo, la sentenza ravvisa una possibile soluzione nell’attribuzione, ai figli successivi della stessa coppia, del cognome scelto per il primo figlio. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza – e la disciplina ivi prevista – troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora
avvenuta ovvero in caso di eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici e auspicabili interventi del legislatore.

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