Il Procuratore generale della Repubblica ha chiesto che venga dichiarata la nullità della sentenza n. 268/2022. Posto che il ricorrente non ha la legittimità procedurale e costituzionale per avanzare questa richiesta, le sue argomentazioni sono ritenute manifestamente infondate. In primo luogo, le previsioni che determinavano un obbligo indifferenziato di conservazione dei metadati non potevano più essere applicate da nessuna autorità nazionale dal 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Costituzione, visto che la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva ritenuto che fossero incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in questo senso, peraltro, si era espressa la Commissione nazionale per la protezione dei dati con la Deliberazione n. 1008/2017 del 18 luglio 2017). Inoltre, il Tribunale, avendo affermato che la conservazione dei dati in Paesi in cui non sono applicabili il controllo da parte di un’autorità amministrativa indipendente e i diritti degli interessati viola il vincolo che comporta l’effettività delle garanzie costituzionali di protezione e l’intervento dell’autorità amministrativa indipendente, ha ritenuto incostituzionale la previsione che comportava la conservazione dei dati elencati all’art. 4. Il Tribunale ha anche affrontato la domanda se fosse sufficiente il rispetto di tale vincolo, affinché la previsione potesse considerarsi costituzionalmente conforme, e ha stabilito che le previsioni sottoposte a controllo presentassero ulteriori vizi per quanto concerne i dati di traffico (ma non per quanto concerne i dati di base). Infine, non si può contestare al Tribunale di non aver espressamente indicato gli effetti della decisione, posto che la stessa Costituzione stabilisce l’invalidità ipso iure di una norma dichiarata incostituzionale, che decorre dal momento di entrata in vigore della stessa norma, e che un’eventuale modulazione degli effetti ai sensi dell’art. 282, comma 4, della Costituzione avrebbe dato luogo a un contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024