La tortura come reato eventualmente abituale (Cass. pen., Sez. IV, 21 ottobre 2021 – 31 gennaio 2022, n. 3284)

Il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

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