La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di concessione di un diritto di soggiorno derivato (CGUE, Quarta Sezione, Sentenza 5 maggio 2022, C-451/19 e C-532/19)

L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro respinga una domanda di ricongiungimento familiare presentata a favore di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che possiede la cittadinanza di tale Stato membro e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, per il solo motivo che tale cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per detto familiare, di risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale nazionale, senza che si sia esaminato se sussista un rapporto di dipendenza tra detto cittadino dell’Unione e detto familiare di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, il medesimo cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea considerato nel suo insieme e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione. L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso, da un
lato, che un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo, non sussiste per il solo motivo che il cittadino di uno Stato membro, maggiorenne e che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, e il coniuge, maggiorenne e cittadino di un paese terzo, sono tenuti a convivere, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza e nel quale è stato contratto il matrimonio e, dall’altro, che, qualora il cittadino dell’Unione sia minorenne, la valutazione della sussistenza di un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione al genitore di detto minore, cittadino di un paese terzo, di un diritto di soggiorno derivato ai sensi del succitato articolo deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie. Qualora tale genitore coabiti stabilmente con l’altro genitore, cittadino dell’Unione, di detto minore, vi è la presunzione relativa che sussista un siffatto rapporto di dipendenza. L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che sussiste un rapporto di dipendenza, di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi di detto articolo a favore del figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, del coniuge, a sua volta cittadino di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione qualora dall’unione tra tale cittadino dell’Unione e il coniuge sia nato un figlio, cittadino dell’Unione che non abbia mai esercitato la sua libertà di circolazione, e quest’ultimo si vedrebbe costretto a lasciare il territorio
dell’Unione, considerato nel suo insieme, ove il figlio minorenne, cittadino di un paese terzo, fosse obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro di cui trattasi.

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