I Supremi giudici amministrativi si pronunciano sul termine di chiusura del procedimento avviato con l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di una persona di cittadinanza straniera (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 maggio 2022, n. 3578)

Il procedimento avviato con l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell’art. 2, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, la materia dell’emersione deve ritenersi esclusa dall’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell’art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2.

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