Con riguardo al presunto obbligo per l’Amministrazione di provvedere rispetto alle istanze proposte dai privati di riesaminare gli atti sfavorevoli precedentemente emanati, i Supremi giudici amministrativi hanno statuito, nella sentenza in epigrafe, che tale obbligo non sussiste – salvo eccezionali casi di autotutela doverosa per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia – in forza della natura officiosa e ampiamente discrezionale – soprattutto nell’an – del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. Ciò è confermato dalla lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”.
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