Il Consiglio di Stato in materia di riesame su istanza in autotutela (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 06 aprile 2022, n. 2564)

Con riguardo al presunto obbligo per l’Amministrazione di provvedere rispetto alle istanze proposte dai privati di riesaminare gli atti sfavorevoli precedentemente emanati, i Supremi giudici amministrativi hanno statuito, nella sentenza in epigrafe, che tale obbligo non sussiste – salvo eccezionali casi di autotutela doverosa per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia – in forza della natura officiosa e ampiamente discrezionale – soprattutto nell’an – del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. Ciò è confermato dalla lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”.

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