È illegittimo il foglio di via obbligatorio adottato nei confronti di un lavoratore per il solo fatto di avere preso parte attivamente alle manifestazioni sindacali davanti a uno stabilimento, senza tuttavia specificare quali concrete condotte violente egli abbia posto in essere. Il Consiglio di Stato ha ribadito che per l’adozione del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e sicurezza pubblica. In assenza di indicazioni specifiche e sufficientemente precise circa le eventuali modalità aggressive per la sicurezza e la tranquillità pubblica con le quali il lavoratore avrebbe esercitato il diritto di sciopero e/o manifestato il proprio pensiero, il picchettaggio in sé non può ritenersi attività vietata o pericolosa, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.), purché non avvenga con modalità violente o minacciose tali da condizionare la libertà dei lavoratori non scioperanti o da mettere a repentaglio, appunto, la pubblica sicurezza.
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