La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante il collocamento del signor XXXXX in un istituto psichiatrico dopo la sua condanna per comportamenti invadenti e minacciosi commessi quando era minorenne e non nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. La Corte ha ritenuto che la proroga della reclusione del ricorrente fosse stata decisa nell’ambito di una procedura non conforme alla legislazione nazionale croata e non basata su obiettivi e recenti pareri medici, non potendo nessuna delle perizie invocate dai tribunali interni essere considerate oggettive, né recenti, ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte. I giudici di Strasburgo hanno ribadito, infatti, che la privazione della libertà di una persona considerata insana di mente non può essere conforme all’art. 5 § 1 (e) CEDU se disposta in assenza di un parere sufficientemente recente di un medico esperto: la vulnerabilità degli individui che soffrono di disturbi mentali pone la necessità di addurre ragioni solide per giustificare ogni restrizione dei loro diritti, sicché il procedimento che porta al collocamento involontario di una persona in una struttura psichiatrica deve fornire garanzie efficaci contro l’arbitrarietà. Ebbene, nessuna delle spiegazioni fornite nel caso di specie appariva idonea a giustificare il fatto che non fosse stata disposta una nuova perizia, come prescritto dal diritto interno. Di qui l’accertata violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza del ricorrente.
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