Il patteggiamento preclude all’imputato di dedurre il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova. (Cass. Pen. Sez. IV, 17 febbraio-14 marzo 2022, n. 8531)

In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

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