In tema di misure di sicurezza personali, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio ordinario, che abbia omesso di disporre l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 680, comma 2, c.p.p., (fattispecie relativa alla condanna di un imputato per i reati di
detenzione e cessione di sostanza stupefacente e all’omessa pronuncia in ordine all’espulsione prevista dall’art. 86, d.P.R. n. 309/1990).