Con riferimento alla legge regionale siciliana n. 18/2018, recante “Obbligo dichiarativo dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari”, il Collegio ha chiarito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’accertamento e la tutela del diritto soggettivo, pieno e assoluto, costituzionalmente tutelato, di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, nonché la tutela della riservatezza connessa al diritto di associazione.
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