La Corte costituzionale dichiara inammissibile il referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati. Quesito manipolativo-creativo, ambiguo, inidoneo allo scopo (Corte cost., sent. 16 febbraio 2022 – 2 marzo 2022, n. 49)

Con la sentenza n. 49 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo sulla responsabilità civile diretta dei magistrati. Secondo le norme vigenti (l.n.117/1988 come modificata dalla l. n. 18/2015), l’azione risarcitoria è promossa nei confronti dello Stato che, all’esito di eventuale soccombenza, può rivalersi nei confronti del magistrato. I giudici costituzionali sottolineano, però, che la proposta referendaria, utilizzando la tecnica manipolativa – non ammessa da costante giurisprudenza costituzionale – mirava a dar vita ad un’autonoma azione risarcitoria direttamente esperibile verso il magistrato: nuova e aggiuntiva rispetto a quella verso lo Stato; priva però, di regole, anche minime, in grado di imprimerle quanto necessario ad inserirsi coerentemente nell’ordinamento processuale. Il quesito risulta, dunque, non solo creativo ma anche poco chiaro, specie considerando che sarebbero rimasti oscuri i rapporti tra le due azioni e le relative condizioni di procedibilità. Il che renderebbe in radice normativamente dubbio, anche per l’elettore, se la “nuova” azione prenda davvero corpo insieme con la responsabilità diretta dello Stato. “In definitiva, la circostanza che il legislatore abbia disciplinato una sola tipologia di azione diretta (verso lo Stato) frustra la finalità referendaria di estrapolare dal testo normativo una seconda azione avente tale natura (verso il magistrato), e rende così inidoneo il quesito a raggiungere il fine incorporato nello stesso”. Ove anche si possa ipotizzare la permanenza nella normativa di risulta della responsabilità diretta dello Stato, la tecnica del ritaglio impedisce di rendere chiaro all’elettore il rapporto che si creerebbe con la responsabilità del magistrato, e, in particolare, se la prima abbia natura solidale o sussidiaria rispetto alla seconda, così incorrendo in un ulteriore profilo di oscurità già rimarcato, per analogo quesito, dalla sentenza n. 26 del 1987.

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