La Corte costituzionale con la sentenza in esame ha fatto seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), nella quale era stata affermata l’incompatibilità della normativa italiana con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri. La Corte ha dichiarato che le disposizioni che escludono da alcune provvidenze – bonus bebè e assegno di maternità – gli stranieri extracomunitari non titolari del
permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono incostituzionali perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e negano adeguata tutela proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno. La disciplina dichiarata incostituzionale lede il diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall’articolo 34 della Carta in connessione con l’articolo 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare. Il principio di parità di trattamento, si raccorda “ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”. La tutela della maternità e dell’infanzia (articolo 31 della Costituzione), “non tollera distinzioni
arbitrarie e irragionevoli”. La Corte costituzionale ha, dunque, escluso una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell’infanzia, sancita dall’articolo 31 della Costituzione, e fronteggiano lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva.