Il lavoratore sospeso per mancata sottoposizione alla somministrazione del vaccino ha diritto alla corresponsione di metà del trattamento retributivo (T.A.R. Lazio, sez. V, ord. 25 febbraio 2022, n. 1234)

Il Collegio ha riconosciuto, in sede cautelare, al lavoratore sospeso dall’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione del vaccino la corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, ritenendo che il ricorso richieda un approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo – cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale – e l’assicurazione di un sostegno economico vitale – idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita.

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