Alle Sezioni Unite viene rimessa la seguente questione: se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado (ad esempio, per la omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero – nel regime anteriore alla l. n. 251/2055 – per il riconoscimento di un’attenuante, la eliminazione di un’aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa decidere ‘ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili’, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice.
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