Il periodo di residenza richiesto affinché i giudici di uno Stato membro esercitino la loro competenza a statuire su una domanda di divorzio può validamente dipendere dalla cittadinanza dell’attore (CGUE, Terza Sezione, 10 febbraio 2022, C-522/20)

Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore, come prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, sia subordinata ad un periodo minimo di residenza dell’attore, immediatamente precedente alla sua domanda, di sei mesi inferiore rispetto a quello previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, di tale regolamento, in quanto l’interessato è un cittadino di tale Stato membro.

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