Deve ritenersi legittimo il decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012”, pubblicato in G.U. in data 15 settembre 2015, così come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia n. 163 del 1° ottobre 2020, pubblicato in G.U. in data 12 dicembre 2020, rubricato “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Tra le modifiche apportate, infatti, la rilevanza assegnata, ai fini dell’acquisizione del titolo di avvocato specialista, nell’ambito di ciascuno dei tre settori individuati (civile, penale e amministrativo), agli indirizzi nei quali si specifica ogni settore, “quali segmenti di specializzazione nei settori del diritto civile, penale e amministrativo”, pur non trovando copertura in puntuali previsioni legislative, non è idonea a provocare l’annullamento delle disposizioni censurate, poiché il settore in generale potrà essere legittimamente indicato da chi abbia ottenuto, attraverso un apposito percorso formativo o una comprovata esperienza, una adeguata qualificazione rispetto ad almeno uno degli indirizzi, rimanendo nella disponibilità del singolo avvocato la scelta tra l’indicazione del settore senza specificazioni ovvero con la contestuale indicazione di uno o più indirizzi. L’articolazione dei tre principali settori in indirizzi, non investita da rilievi da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva, deve pertanto ritenersi legittima. Il parere reso dal Consiglio di Stato, inoltre, ha ritenuto che le modifiche adottate fossero idonee ad eliminare le criticità precedentemente evidenziate in sede giurisdizionale e che le indicazioni concernenti gli indirizzi riflettessero adeguatamente gli ambiti attuali di specializzazione dell’offerta dei servizi legali. L’esame del decreto impugnato, infatti, evidenzia come lo stesso sia intervenuto a modificare solo in alcune parti il precedente provvedimento, apportando modifiche specifiche nel solco di quanto emerso dalle pronunce giurisdizionali e dalla successiva istruttoria, senza in alcun modo toccare le disposizioni che non erano state oggetto di annullamento.
Post correlati
Secondo la Cassazione un “ambiente lavorativo stressogeno” viola il diritto fondamentale della persona del lavoratore (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 15957)
27 Giugno 2024
Secondo la Cassazione la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto fondamentale non può essere sindacata sotto il profilo dell’omesso esame (Cassazione Civile, sent. 7 giugno 2024, n. 16002)
27 Giugno 2024
Il Consiglio di Stato considera conforme ai dettami costituzionali il criterio discretivo da utilizzare per individuare i soggetti assoggettati alle competenze dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14 giugno 2024, n. 5365)
27 Giugno 2024
Il TAR Umbria si pronuncia sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare (Tar Umbria, Perugia, sez. I, 14 giugno 2024, n. 471)
27 Giugno 2024
La Corte EDU sui presupposti per la continuazione della custodia cautelare (CEDU sez. V, sent. 13 giugno 2024, ric. n. 44570/19)
27 Giugno 2024