La Corte Edu si pronuncia sul caso di un ricorrente affetto da un grave disturbo della personalità, detenuto in un carcere ordinario per quasi due anni, nonostante i giudici interni avessero accertato l’incompatibilità della detenzione con la sua salute mentale ed ordinato il suo trasferimento in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), e successivamente presso un servizio psichiatrico carcerario. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse beneficiato di alcuna strategia terapeutica complessiva per il trattamento del suo disturbo, in un contesto generale di cattive condizioni di detenzione. Di qui l’accertata violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), dell’art. 5 § 1 (diritto alla libertà e sicurezza) relativamente al periodo di detenzione dal 21 maggio 2019 al 10 maggio 2020, dell’art. 5 § 5 (diritto al risarcimento), dell’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo) ed infine, dell’art. 34 (diritto al ricorso individuale).
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