Con la sentenza n. 10 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato irragionevole e lesiva del diritto di difesa l’attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato sia nella parte in cui non prevede che quest’ultimo sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria conclusi con esito positivo, sia nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. La Corte, in particolare, precisa che una scelta legislativa, tanto più se adottata per finalità deflattive (come nel caso della mediazione obbligatoria), non può compromettere – in evidente violazione degli artt. 3, co. 2, e 24 Cost. – l’effettività dell’accesso alla giustizia per i non abbienti, condizionandoli a scegliere tra la rinuncia al diritto di difesa e il mancato accordo in fase di mediazione. Anche nelle ipotesi di mediazione, infatti, il patrocinio a spese dello Stato deve ritenersi “spesa costituzionalmente necessaria”, ribadendo che “l’argomento dell’equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a moderare quelle spese che non rivestono lo stesso carattere di priorità… è la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”.
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