In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte chiarisce che il termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 2395 c.c., decorre non da qualunque inadempimento, ma dall’inadempimento che non sia di scarsa importanza in relazione all’interesse della controparte. Nel caso in esame, in presenza di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili, il termine decorre dal momento in cui il ritardo nell’adempimento eccede ogni limite di tolleranza.
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