In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte chiarisce che il termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 2395 c.c., decorre non da qualunque inadempimento, ma dall’inadempimento che non sia di scarsa importanza in relazione all’interesse della controparte. Nel caso in esame, in presenza di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili, il termine decorre dal momento in cui il ritardo nell’adempimento eccede ogni limite di tolleranza.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024