La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di azione intentata dalla persona lesa i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet (CGUE, Grande Sezione, 21 dicembre 2021, C-251/20)

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall’altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della
domanda di rettifica e di rimozione.

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