La Corte costituzionale si pronuncia sull’equilibrio e sulla sana gestione finanziaria del bilancio (Corte costituzionale, sent. 7 dicembre – 9 dicembre 2021, n. 235)

La Corte costituzionale si è pronunciata in tema di bilancio e contabilità pubblica nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalla Corte dei conti su tre diverse leggi della Regione Abruzzo, due delle quali dichiarate incostituzionali per lesione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.
La Corte ha ricordato come gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo (in deroga alla regola contenuta nell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011), non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano ad una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (sent. n. 18 del 2019). Ha ricordato
inoltre che la tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso continui rinvii, finirebbe per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, entrando così in collisione con il principio di equità intergenerazionale. È proprio il rispetto di tale principio che comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. Infine, la Corte ha precisato che il cd. Disavanzo tecnico è un «disavanzo vero e proprio e (senza un’appropriata copertura) mina l’equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale» e che il suo ripianamento “fittizio” viola «l’obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall’art. 81, terzo comma, Cost.». Il tutto è motivato dal fatto che non si possono costruire e rendicontare programmi basandosi su «risorse meramente figurative, le quali non assicurano la copertura delle spese iscritte in bilancio e – proprio in virtù della loro dubbia esigibilità – amplificano il rischio di ulteriori squilibri strutturali del bilancio stesso nel proseguo della gestione» (sent. n. 309 del 2012).

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