Il differimento di un intervento chirurgico non necessita di un ulteriore consenso del paziente (Cass. Civ., sez. VI, ord. 09/12/2021, n. 39084)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale in capo al professionista sanitario non sorge l’obbligo di acquisire il consenso informato nel caso di mero differimento del trattamento terapeutico rispetto al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso. Si tratta infatti di un atto che non implica trattamento sanitario ma, per l’appunto, un suo differimento, e di una decisione, quest’ultima, che seppur dettata da ragioni terapeutiche, è sempre rimessa alla scienza del medico.

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