Sindaci metropolitani: spetta al legislatore garantire l’elettività, diretta o indiretta, della carica. Necessario il riassetto normativo del settore degli enti di area vasta. (Corte cost., sent. 20 ottobre – 2 dicembre 2021, n. 240)

La sentenza n. 240 del 2021 – pur dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Appello di Catania in quanto finalizzate alla introduzione ex novo di una normativa idonea a consentire l’elezione diretta del Sindaco metropolitano, esito precluso alla Corte costituzionale e demandato «soltanto al legislatore nella sua discrezionale valutazione con specifico riferimento agli aspetti anche di natura politica che connotano la materia elettorale» (sentenza n. 257 del 2010) – pone alcuni punti fermi sulla riforma degli enti di area vasta introdotta dalla legge n. 56 del 2014. In particolare, dopo una puntuale ricostruzione dei tratti fondamentali di tale normativa, con specifico riferimento al carattere non elettivo del sindaco metropolitano – automaticamente individuato con il Sindaco del Comune capoluogo e non, invece, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio come avviene per il Presidente della Provincia – la Corte costituzionale ha ritenuto tale disciplina in contrasto con il principio di uguaglianza del voto, tale da pregiudicare la responsabilità politica del vertice dell’Ente nei confronti degli elettori. D’altra parte, la Corte ha evidenziato che “l’attuazione della disciplina contenuta nella legge n. 56 del 2014 ha risentito…della mancata approvazione del disegno di riforma costituzionale cui essa dichiaratamente si ricollegava. Tale circostanza, in particolare, ha privato il meccanismo di designazione prefigurato per il sindaco metropolitano del suo necessario presupposto, vale a dire l’operare delle Città metropolitane come unici enti di area vasta, cui sarebbero stati devoluti primariamente compiti di coordinamento delle funzioni dei Comuni del territorio e di pianificazione strategica. La conseguente, perdurante, operatività delle Province e l’attribuzione ad esse di determinate funzioni fondamentali non di mero coordinamento, devolute attualmente, come detto, anche alle Città metropolitane, rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province….Rientra evidentemente nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell’organo di vertice della Città metropolitana, tanto l’uguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, quanto la necessaria responsabilità politica dei suoi organi”. Pertanto, i giudici costituzionali hanno sollecitato un intervento legislativo che eviti il protrarsi del funzionamento dell’Ente metropolitano “in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa”.

Redazione Autore