Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla disciplina del mandato di arresto europeo: procedure di consegna tra gli Stati membri UE e tutela dei diritti fondamentali (Corte cost., ordd. n. 216 del 23 sett. – 18 nov. 2021 e n. 217 del 21 ott. – 18 nov. 2021)

Con le ordinanze nn. 216 e 217 del 2021 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia UE due questioni pregiudiziali riguardanti la disciplina del mandato d’arresto europeo, chiedendo che esse siano decise con procedimento accelerato considerata l’importanza che i temi assumono nelle dinamiche di cooperazione giudiziaria tra Stati membri.
Con riferimento alla prima questione il giudice a quo ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge italiana sul mandato di arresto europeo nella parte in cui non prevede – quale motivo di rifiuto della consegna – «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta». La Corte ha rilevato innanzitutto che anche la Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio sul mandato di arresto europeo non prevede una simile ipotesi, per cui i dubbi sulla conformità della legge nazionale con i diritti fondamentali dell’interessato non possono che investire anche la disciplina della fonte europea. Invero, alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia relative a situazioni nelle quali la decisione quadro non prevede espressamente motivi di rifiuto della consegna hanno definito in via interpretativa procedure idonee a conciliare le esigenze di mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia penale con il rispetto dei diritti fondamentali dell’interessato (come nelle ipotesi di sovraffollamento carcerario sistemico o di gravi problemi relativi al difetto di indipendenza del potere giudiziario all’interno dello Stato richiedente). La Corte costituzionale non ha, peraltro, ritenuto applicabile al caso concreto tale giurisprudenza in quanto riguardante pericoli di violazione dei diritti inviolabili connessi a carenze sistemiche e generalizzate dello Stato di emissione, o comunque a situazioni che coinvolgono determinati gruppi di persone o interi centri di detenzione. La questione sollevata dal giudice rimettente concerne invece la diversa ipotesi in cui le condizioni patologiche, di carattere cronico e di durata indeterminabile, della singola persona richiesta siano suscettibili di aggravarsi in modo significativo nel caso di consegna, in particolare laddove lo Stato di emissione ne dovesse disporre la custodia in carcere. Poiché, d’altronde, rientra nella competenza del diritto dell’Unione “stabilire gli standard di tutela dei diritti fondamentali al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale”, la Corte costituzionale ha ritenuto di investire della questione la Corte di Giustizia che dovrà chiarire – ai sensi dell’art. 1, § 3, della Decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (CDFUE) – se e in che misura i principi e le procedure già stabiliti in relazione ad altri possibili motivi di rifiuto della consegna, non espressamente previsti dalla decisione quadro, possano estendersi anche all’ipotesi in cui la consegna potrebbe esporre l’interessato al pericolo di subire un grave pregiudizio alla propria salute. Si chiede, in particolare, alla Corte GUE se l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona colpita da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole. (ord. n. 216). L’ordinanza n. 217 ha avuto origine, invece, dal dubbio del giudice rimettente circa la costituzionalità della legge italiana sul mandato di arresto europeo nella parte in cui non prevede la possibilità di rifiutare la consegna di un cittadino di uno Stato terzo che abbia residenza legittima ed effettiva nel nostro Paese, subordinatamente all’impegno dello Stato italiano a eseguire in Italia la pena inflittagli. La Corte costituzionale, pur sottolineando che la Decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo lascia liberi gli Stati membri di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi ormai radicati nel territorio nazionale e che la legge italiana di ricezione della predetta decisione stabilisce che il rifiuto della consegna possa essere disposto soltanto in favore di un cittadino italiano o di un cittadino di altro Stato membro residente legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni, nulla prevedendo nei confronti degli stranieri non UE, ha ritenuto che la questione debba essere risolta preliminarmente sul piano del diritto europeo. In particolare, i giudici costituzionali hanno chiesto alla Corte di Giustizia UE, in primo luogo, se l’art. 4, punto 6, della Decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, “interpretato alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), osti a una normativa, come quella italiana, che – nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza – precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo”; in secondo luogo, e in caso di risposta affermativa alla precedente questione, “sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna”.

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