Responsabilità medica: ogni giudizio di fatto deve avere un suo specifico effetto giuridico (Cass. Civ., sez. III, sent. 9 novembre 2021, n. 32657)

In tema di responsabilità medica, la Cassazione afferma che non si può stabilire l’esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera, con il conseguente obbligo in capo a quest’ultima di risarcire per intero i danni riportati dalla vittima, senza tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il danno subito dalla vittima oppure lo avrebbe semplicemente ridotto. Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico.

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