La residenza abituale del minore coincide con il luogo del proprio vissuto e della realizzazione di una propria rete relazionale e affettiva (Cass. Civ., sez. I, ord. 26 novembre 2021, n. 37061)

In tema di sottrazione internazionale di minori, il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto e in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato, è la residenza abituale.
Questa è da intendersi come luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali e altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.
Pertanto, la residenza abituale del minore deve individuarsi in considerazione della condivisa fissazione della stessa da parte dei genitori fino al trasferimento, restando irrilevante il ripetuto spostamento del minore da un’abitazione all’altra all’interno della stessa area territoriale, né incidendo sulla valutazione da compiere la preminenza del ruolo di un genitore nella relazione con il minore.

Redazione Autore