Il ricorso all’adozione legittimante, ossia il provvedimento con il quale viene reciso ogni rapporto tra i genitori ed i figli dichiarati adottabili, va considerata l’extrema ratio, a cui si perviene solo qualora non si ravvisi alcun interesse per il minore di conservare una relazione con i genitori biologici. Laddove non manchi un solido rapporto affettivo, presente e costante, tra figli e genitori ma si attesti una fragilità familliare che giustificherebbe lo stato di adattabilità (nel caso di specie padre schizofrenico e madre ansiosa) è preferibile l’applicazione dell’adozione “mite”, che non interrompe il rapporto tra genitori e figli e tra fratelli e sorelle.
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